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Decreto “Salva casa”

Decreto “Salva casa”
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Sanatoria dopo il decreto Salva casa.

Il cosiddetto decreto “salva casa”, approvato definitivamente dal Senato a luglio 2024, introduce una serie di novità significative nel panorama edilizio italiano semplificando le procedure e aprendo nuove possibilità di sanare un numero consistente di irregolarità edilizie. Chi vorrà regolarizzare una proprietà immobiliare infatti potrà farlo dietro il pagamento di una sanzione che andrà da mille a 10mila euro circa.

Cosa contiene? 

Non si tratta di un condono, il decreto interviene solo nelle casistiche di minore gravità.

  • Edilizia Libera: vetrate panoramiche amovibili, porticati rientranti all’interno dell’edificio. opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia composta da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo e ingombro apparente disarmonici.
  • Tolleranze costruttive ovvero gli interventi, realizzati entro il 24 maggio 2024, entro il limite massimo del:
    • 2% =superficie utile >500mq
    • 3% =300mq <superficie utile> 500mq
    • 4 % = 100mq <superficie utile> 300mg
    • 5%=superficie utile<100mg
  • Tolleranze esecutive intese come irregolarità geometriche, modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne. Per gli interventi realizzati entro il 24/05/2024, sono incluse tra le tolleranze esecutive:
  • il minor dimensionamento dell’edificio;
  • la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
  • le irregolarità esecutive di muri esterni e d interni;
  • la difforme ubicazione delle aperture interne;
  • la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
  • gli errori progettuali corretti in cantiere;
  • gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
  • Parziali difformità.  Finora l’accertamento di conformità poteva essere chiesto solo quando veniva dimostrata la c.d. “doppia conformità”. In altre parole, l’opera doveva essere conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza. Il decreto salva-casa semplifica la normativa, richiedendo la doppia conformità solo nei casi più gravi. Per le parziali difformità possono essere sanati gli interventi che all’epoca della realizzazione erano coerenti con le norme edilizie e che oggi sono conformi alle norme urbanistiche.
  • Stato legittimo dell’immobile Il decreto legge salva-casa riduce gli oneri amministrativi per i cittadini: per dimostrare lo Stato legittimo sarà sufficiente presentare il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria. Ne deriva quindi che le parziali difformità che saranno sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo di un immobile.
  • Mutamento della destinazione d’uso: viene semplificato il cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari, nel rispetto delle normative di settore e di eventuali specifiche condizioni comunali. All’interno della stessa categoria funzionale, il mutamento della destinazione d’uso sarà sempre ammesso. Tra diverse categorie funzionali, il mutamento della destinazione d’uso sarà ammesso limitatamente alle categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, in ogni caso, all’interno delle zone: centro storico, residenziali consolidate, residenziali in espansione. Sono escluse dalle semplificazioni le unità immobiliari al primo piano fuori terra.

L’opinione dell’esperto: il decreto “Salva Casa” rappresenta un tentativo verso la maggiore semplificazione e flessibilità del sistema edilizio italiano. Tuttavia, è fondamentale che l’effettiva sanabilità e la successiva applicazione delle nuove norme sia condotta dalla figura di un tecnico professionista competente.

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